La disciplina del diritto d’autore è regolata da numerose fonti di internazionali, comunitarie e nazionali.
Con riferimento alla disciplina nazionale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 633/1941 “sono tutelate le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia“. Al secondo comma dell’art. 1 è stabilito: “sono altresì protetti i programmi per elaboratore… e le banche di dati”, qualunque sia il modo o la forma di espressione”.
La dottrina ha individuato un elemento comune a tutte le opere creative, ossia la loro funzione di trasmissione a terzi di contenuti di fatti, idee, conoscenze, opinioni. Le idee, intese come lo schema seguito nella realizzazione dell’opera non sono di per sé oggetto di tutela, che riguarda invece il modo in cui l’idea viene espressa, la sua forma espressiva.
Perché un opera goda della tutela approntata dalla legge sul diritto d’autore, essa deve avere carattere creativo, essere cioè nuova ed originale.
L’originalità ha a che fare con il contributo personale dell’autore e al modo in cui questo lo esprime. Per alcuni sarebbe sufficiente una creatività semplice, con esclusione della protezione per le sole forme più banali o standardizzate; per altri invece l’opera deve presentare almeno un certo grado di complessità espressiva.
La novità è un requisito legato alla sfera temporale e richiede che l’opera non riproduca in modo diretto o fortemente evocativo un’opera altrui già esistente.
Il diritto d’autore nasce con la creazione stessa dell’opera. L’opera può essere registrata presso taluni pubblici registri ma con funzione essenzialmente probatoria dell’esistenza dell’opera, della sua pubblicazione e della riconducibilità ad un determinato autore.
All’autore sono riconosciuti sia diritti patrimoniali (pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo), trasmissibili sia con atto tra vivi che mortis causa, sia diritti morali, non cedibili e imprescrittibili, attinenti al riconoscimento della paternità dell’opera. La protezione di tali diritti è assicurata dalla possibilità di agire in sede civile per ottenere la cessazione del comportamento da cui scaturisce la violazione del diritto (inibitoria) e il risarcimento del danno, e anche da sanzioni di tipo amministrativo e penale.
Sul tema impatta la nuova Direttiva europea, approvata ieri da parte del Parlamento europeo e volta a regolamentare gli utilizzi digitali delle opere protette dal diritto d’autore.
Di particolare importanza è il titolo IV della Direttiva. L’art. 11, intitolato “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale“, prevede il diritto degli editori dei giornali alla remunerazione per l’uso digitale delle loro pubblicazioni. Si è parlato in proposito di “link tax“, in considerazione dell’impatto che la disposizione avrà nei confronti dei motori di ricerca e della loro attività di reperimento e messa a disposizione dell’utente dei collegamenti agli articoli giornalistici. L’articolo 13, intitolato “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione“, fa invece, riferimento all’ utilizzo di contenuti protetti da parte dei provider che consentono il caricamento di materiale da parte degli utenti. Al fine di evitare la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore, le piattaforme dovranno dotarsi di misure tecniche adeguate che permettano la selezione e il monitoraggio dei contenuti e il rispetto degli accordi con gli autori ed editori.
La Direttiva, ora al vaglio del Consiglio, dovrà essere successivamente recepita dai singoli Stati membri.
Micol Allegro (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, progetto “Mentoring on the job“, in collaborazione con le Residenze Universitarie CAMPLUS, anno 2019, con la supervisione dell’Avv. Luciano Barbuto).